Art. 44. Promozione delle condizioni di regolarita' del lavoro 1. La Regione e le province promuovono la regolarita' delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualita', tutela e sicurezza del lavoro. 2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso: a) iniziative di educazione alla legalita'; b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attivita' ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a piu' alto rischio di irregolarita'; c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali; d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui all'Art. 32, commi 6 e 7; e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro, secondo quanto previsto all'Art. 32, comma 9; f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali; g) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarita' delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualita' delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attivita' imprenditoriali, nonche' nei casi di ricorso ad appalti ed a subappalti.