Art. 44.
        Promozione delle condizioni di regolarita' del lavoro

    1.  La  Regione  e  le  province  promuovono la regolarita' delle
condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche
in materia di qualita', tutela e sicurezza del lavoro.
    2.  La  programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al
comma 1 attraverso:
      a) iniziative di educazione alla legalita';
      b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a
raccordare  ed  a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di
formazione,  le  funzioni  e  le attivita' ispettive realizzate dagli
enti  competenti  in  materia, in particolare nei settori a piu' alto
rischio di irregolarita';
      c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli
appalti  per  opere,  forniture  e  servizi, sostenendo e diffondendo
intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti
locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
      d) azioni  dirette  alla  semplificazione  amministrativa,  con
particolare   riferimento  alle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui
all'Art. 32, commi 6 e 7;
      e) la  realizzazione  e  la diffusione, in accordo con gli enti
competenti  in  materia  previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed
immigrazione,  di  servizi  integrati  ed  unificati  per  il lavoro,
secondo quanto previsto all'Art. 32, comma 9;
      f)  la  promozione  ed  il  supporto, anche a fronte di accordi
territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con
particolare  riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro,
quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;
      g) la  promozione  di  accordi  fra  le  parti  sociali volti a
favorire  la  piena  regolarita'  delle condizioni di lavoro, la loro
sicurezza  ed  il  miglioramento  della qualita' delle stesse e degli
strumenti  di  tutela  dei  lavoratori, occupati con le diverse forme
contrattuali   vigenti,   con  particolare  riferimento  ai  contesti
produttivi  contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di
diverse  attivita'  imprenditoriali,  nonche'  nei casi di ricorso ad
appalti ed a subappalti.