Art. 37.
                       Valutazione dei titoli

   1.  La  valutazione  dei  titoli  e'  effettuata dalla commissione
esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
previamente   individuati   da   parte   della   commissione  stessa,
anteriormente  alla  correzione dei relativi elaborati oppure dopo la
correzione  e  soltanto  nei  confronti  dei  concorrenti che abbiano
superato   la   prova   medesima,   prima,   comunque,  di  procedere
all'abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
   2. Il risultato della valutazione dei titoli di coloro che abbiano
superato  la  prova  scritta  e'  reso  noto  agli  interessati prima
dell'effettuazione  della  prova  orale  mediante affissione all'albo
della  sede  d'esame e sul sito internet della provincia oppure anche
con  comunicazione  scritta unitamente alla convocazione per la prova
orale.
   3.  Il punteggio finale e' determinato sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli ai voti riportati nelle prove d'esame.