Art. 37. Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri previamente individuati da parte della commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, prima, comunque, di procedere all'abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti. 2. Il risultato della valutazione dei titoli di coloro che abbiano superato la prova scritta e' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale mediante affissione all'albo della sede d'esame e sul sito internet della provincia oppure anche con comunicazione scritta unitamente alla convocazione per la prova orale. 3. Il punteggio finale e' determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nelle prove d'esame.