Art. 49.

                      Disposizioni transitorie

   1.  Per  le  piste  gia'  esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai
sensi   dell'art.  4,  e'  costituito  a  tutti  gli  effetti  titolo
autorizzativo  senza  ulteriore procedura, con conseguente valenza di
cui all'art. 13.
   2.  Le  disposizioni  di cui all'art. 18, comma 3, lettere a), c),
d),  f), h) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
   3.  1  soggetti  che,  decorso  il  periodo  di  cui  al  comma 2,
dimostrano  di  avere  svolto  negli  ultimi cinque anni incarichi di
direttore   delle   piste   per   almeno   un   triennio  o  funzioni
corrispondenti  a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un
triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti
nella funzione svolta.
   4.  I  soggetti  che,  decorso  il  periodo  di  cui  al  comma 2,
dimostrano  di  avere  svolto  negli  ultimi cinque anni incarichi di
gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza
dei   requisiti   necessari,  sono  riconosciuti  nella  funzione  di
direttore delle piste di fondo.
   5.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  3  e 4 sono comunque tenuti a
partecipare,  per  il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento
negli  elenchi  regionali,  ad  uno  specifico  corso  di  formazione
integrativo   con   valutazione   finale   di   abilitazione   o  non
abilitazione,   organizzato   secondo   le  modalita'  e  tempistiche
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
   6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo
transitorio  di  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge.
   7.  Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono
la  normativa  quadro  nazionale  di  cui alla legge n. 363/2003 e le
disposizioni  di  legge  regionale vigenti al momento dell'entrata in
vigore della presente legge.
   8.  La  Giunta  regionale entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  presenta  alla competente commissione
consiliare  un  dettagliato  censimento  degli impianti di risalita e
delle  aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio
che,  sulla  base  dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto
sulle  localita'  montane  e  sulle  stazioni  esistenti, proponga un
quadro    di    interventi,    con    particolare   attenzione   alla
riqualificazione   ambientale,   a   favore   del  sistema  turistico
piemontese da sviluppare negli anni futuri.