Art. 49. Disposizioni transitorie 1. Per le piste gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'art. 4, e' costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'art. 13. 2. Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettere a), c), d), f), h) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. 1 soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta. 4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo. 5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalita' e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla legge n. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle localita' montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.