Art. 51. Clausola valutativa 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalita' di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica. 2.A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicita' biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni: a) quali finalita' della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'art. 3; b) una descrizione dettagliata delle modalita' operative e delle attivita' della Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili di cui all'art. 11; c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'art. 34; d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'art. 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entita' finanziaria, nonche' la tipologia ed il numero dei beneficiari; e) quali criticita' sono emerse nell'attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitu' di area sciabile. 3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) il contributo dato dalle iniziati e agevolate al perseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2; b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza; c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attivita' economiche nelle localita' montane . 4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi precedenti. Tali attivita' sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 52.