Art. 41.

                       Funzioni amministrative



   1.  La  Regione,  le province, i comuni, le comunita' montane, gli
enti  gestori  dei  parchi  e  delle  riserve regionali esercitano le
funzioni  amministrative  relative al settore silvo-pastorale secondo
principi di semplificazione, sussidiarieta' e decentramento.
   2.  Le  province  esercitano  le  funzioni amministrative relative
all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47.
   3. Le province, le comunita' montane e gli enti gestori dei parchi
e  delle  riserve  regionali  esercitano  le  funzioni amministrative
relative  al  rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del
bosco  di cui all'art. 43, coordinandole con le procedure inerenti ai
vincoli paesistici.
   4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni
conferite, nonche' le funzioni amministrative relative a progetti per
lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.