Art. 41.
Funzioni amministrative
1. La Regione, le province, i comuni, le comunita' montane, gli
enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le
funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo
principi di semplificazione, sussidiarieta' e decentramento.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative
all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47.
3. Le province, le comunita' montane e gli enti gestori dei parchi
e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative
relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del
bosco di cui all'art. 43, coordinandole con le procedure inerenti ai
vincoli paesistici.
4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni
conferite, nonche' le funzioni amministrative relative a progetti per
lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.