Art. 42.

                        Definizione di bosco



   1. Sono considerati bosco:
    a)  le  formazioni  vegetali,  a qualsiasi stadio di sviluppo, di
origine  naturale  o  artificiale,  nonche'  i  terreni  su  cui esse
sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione
arborea  o  arbustiva,  dalla  copertura  del suolo, esercitata dalla
chioma  della  componente  arborea  o  arbustiva, pari o superiore al
venti per cento, nonche' da superficie pari o superiore a 2.000 metri
quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
    b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
    c)  le aree gia' boscate prive di copertura arborea o arbustiva a
causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.
   2. Sono assimilati a bosco:
    a)   i  fondi  gravati  dall'obbligo  di  rimboschimento  per  le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria,
salvaguardia    del    patrimonio    idrico,    conservazione   della
biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
    b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva  a  causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o
abiotiche, eventi accidentali e incendi;
    c)  le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
   3.  I confini amministrativi, i confini di proprieta' o catastali,
le   classificazioni   urbanistiche   e   catastali,   la  viabilita'
agro-silvo-pastorale  e  i corsi d'acqua minori non influiscono sulla
determinazione   dell'estensione  e  delle  dimensioni  minime  delle
superfici considerate bosco.
   4. Non sono considerati bosco:
    a)  gli  impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la
produzione di biomassa legnosa;
    b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
    c)  gli  orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per
la  produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti
da frutto in attualita' di coltura;
    d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico,
paesaggistico e selvicolturale.
   5.  La  colonizzazione  spontanea di specie arboree o arbustive su
terreni non boscati da' origine a bosco solo quando il processo e' in
atto da almeno cinque anni.
   6. I piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 individuano e
delimitano le aree qualificate bosco in conformita' alle disposizioni
del   presente  articolo.  Nel  periodo  di  vigenza  del  piano,  la
colonizzazione  spontanea  di specie arboree o arbustive e su terreni
non   boscati,   nonche'   l'evoluzione  di  soprassuoli  considerati
irrilevanti    sotto    il   profilo   ecologico,   paesaggistico   e
selvicolturale   determinano  nuovo  bosco  solo  se  previsto  nella
variante  del  piano  stesso.  In  mancanza  dei  piani  di indirizzo
forestale  o alla loro scadenza, la superficie a bosco e' determinata
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.
   7.  La  Giunta  regionale  determina  gli aspetti applicativi e di
dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione
delle  formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d),
nonche'   i   criteri   e   le  modalita'  per  l'individuazione  dei
coefficienti di boscosita'.
   8.  Agli  effetti  del  presente titolo i termini bosco, foresta e
selva sono equiparati.