Art. 42.
Definizione di bosco
1. Sono considerati bosco:
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di
origine naturale o artificiale, nonche' i terreni su cui esse
sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione
arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla
chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al
venti per cento, nonche' da superficie pari o superiore a 2.000 metri
quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree gia' boscate prive di copertura arborea o arbustiva a
causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o
abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
3. I confini amministrativi, i confini di proprieta' o catastali,
le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilita'
agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla
determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle
superfici considerate bosco.
4. Non sono considerati bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la
produzione di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per
la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti
da frutto in attualita' di coltura;
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico,
paesaggistico e selvicolturale.
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su
terreni non boscati da' origine a bosco solo quando il processo e' in
atto da almeno cinque anni.
6. I piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 individuano e
delimitano le aree qualificate bosco in conformita' alle disposizioni
del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la
colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni
non boscati, nonche' l'evoluzione di soprassuoli considerati
irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e
selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nella
variante del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo
forestale o alla loro scadenza, la superficie a bosco e' determinata
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di
dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione
delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d),
nonche' i criteri e le modalita' per l'individuazione dei
coefficienti di boscosita'.
8. Agli effetti del presente titolo i termini bosco, foresta e
selva sono equiparati.