Art. 49 Fondo per il sostegno alla locazione temporanea (Art. 2, comma 17, legge regionale n. 2/2000) 1. E istituito un fondo finalizzato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 431/1998, a sostenere le iniziative intraprese dai comuni per favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il reperimento, anche mediante l'acquisto o il recupero, di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. A tal fine i comuni possono costituire agenzie o istituti per la locazione e stipulare convenzioni con cooperative edilizie per la locazione. L'erogazione di tale fondo avviene in conformita' ai criteri contenuti nel PRERP di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), ed a quanto disciplinato dai provvedimenti di attuazione del PRERP adottati dalla Giunta regionale.