Art. 49 
 
           Fondo per il sostegno alla locazione temporanea 
            (Art. 2, comma 17, legge regionale n. 2/2000) 
 
    1. E istituito un fondo finalizzato, ai sensi dell'art. 11, comma
3, della legge n. 431/1998, a sostenere le iniziative intraprese  dai
comuni  per  favorire  la  mobilita'  nel  settore  della  locazione,
attraverso il reperimento, anche mediante l'acquisto o  il  recupero,
di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.  A  tal
fine i comuni possono costituire agenzie o istituti per la  locazione
e stipulare convenzioni con cooperative edilizie  per  la  locazione.
L'erogazione  di  tale  fondo  avviene  in  conformita'  ai   criteri
contenuti nel PRERP di cui all'art. 3, comma  2,  lettera  a),  ed  a
quanto  disciplinato  dai  provvedimenti  di  attuazione  del   PRERP
adottati dalla Giunta regionale.