Art. 50 
 
                Valutazione del riparto delle risorse 
            (Art. 2, comma 18, legge regionale n. 2/2000) 
 
    1. La valutazione di efficacia ed efficienza  della  ripartizione
delle risorse di cui agli articoli 48, comma 1, e  49  e'  effettuata
con il programma annuale previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b).