Art. 50 Valutazione del riparto delle risorse (Art. 2, comma 18, legge regionale n. 2/2000) 1. La valutazione di efficacia ed efficienza della ripartizione delle risorse di cui agli articoli 48, comma 1, e 49 e' effettuata con il programma annuale previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b).