Art. 100 Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione 1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di: a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attivita' dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune; b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91; c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi; d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l). 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca e' sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca e' definitivo. 3. Il comune puo' sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi: a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione; b) esercizio dell'impianto in difformita' da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformita'. 4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi: a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi; b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi; c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93; d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale; 5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 83.