Art. 100 
 
         Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione 
 
    1. Le autorizzazioni relative agli impianti di  distribuzione  di
carburanti sono revocate dal comune in caso di: 
      a) sospensione non  autorizzata  dell'esercizio  dell'attivita'
dell'impianto,  previa  diffida  alla  riapertura  entro  un  termine
compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo  di  sessanta
definito dal comune; 
      b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso  o  gratuito
negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91; 
      c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o
autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94.  Nel
caso di singoli componenti dell'impianto non  collaudati,  la  revoca
viene disposta solo per gli stessi; 
      d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di  cui
all'articolo 85, comma 1, lettera l). 
    2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d),  il  provvedimento  di
revoca e' sospeso per un periodo massimo di dodici mesi,  qualora  il
titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari  di
voler  realizzare  un  nuovo  impianto.  Trascorso  tale  termine  il
provvedimento di revoca e' definitivo. 
    3. Il comune puo' sospendere l'autorizzazione  con  provvedimento
motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi: 
      a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni  in
materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione
incendi.  La   sospensione   dura   fino   a   quando   il   titolare
dell'autorizzazione   non   adempia,   nel   termine   fissato    dal
provvedimento  di  sospensione,  alle  prescrizioni  previste   dalle
normative di riferimento.  Nel  caso  di  mancata  ottemperanza  alle
prescrizioni  nel  termine  assegnato,  salvo  proroga  per  gravi  e
comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione; 
      b) esercizio dell'impianto in difformita' da  quanto  stabilito
nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformita'. 
    4.  La  decadenza  dell'autorizzazione,  dichiarata  dal   comune
interessato, si verifica nei seguenti casi: 
      a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto
entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga  concessa  su
richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi; 
      b) quando il titolare dell'autorizzazione per  impianti  metano
non attivi  l'impianto  entro  un  anno  dal  suo  rilascio  o  dalla
maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta
dell'interessato, per gravi e comprovati motivi; 
      c)  perdita  da  parte  del  titolare  dell'autorizzazione  dei
requisiti soggettivi di cui all'articolo 93; 
      d) rimozione degli impianti senza la preventiva  autorizzazione
comunale; 
    5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai
fini  della  rilocalizzazione  degli  impianti  in   relazione   alla
programmazione regionale della rete distributiva di cui  all'articolo
83.