Art. 101 Sanzioni amministrative 1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attivita' di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione. 2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque: a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato; b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1; c) eserciti l'attivita' di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione. 3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, puo' essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni. 4. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalita' previste dall'articolo 97. 5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, e' di competenza del comune ove e' installato l'impianto. 6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e' regolato dalla l.r. 90/1983.