Art. 101 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1. E'  sottoposto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria  della  confisca
del prodotto e delle attrezzature non autorizzate  chiunque  installi
impianti  di  distribuzione  carburanti  o  eserciti  l'attivita'  di
distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e  alla
confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti
espressamente  soggette  ad  autorizzazione,  senza   la   preventiva
autorizzazione. 
    2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000
euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto  e  delle
attrezzature non autorizzate chiunque: 
      a)  installi,  senza  preventiva  autorizzazione,  impianti  di
distribuzione carburanti ad uso privato; 
      b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1; 
      c) eserciti l'attivita'  di  distribuzione  carburanti  ad  uso
privato, senza la preventiva autorizzazione. 
    3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  500
euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali
in materia di orari di apertura  e  di  chiusura  degli  impianti  di
carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione  amministrativa,
puo' essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo  di
quindici giorni. 
    4. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro   a   2.000   euro   chiunque   non   adempia   all'obbligo   di
pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari  e  dei  turni  di
apertura dell'impianto secondo le  modalita'  previste  dall'articolo
97. 
    5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e  4,
e' di competenza del comune ove e' installato l'impianto. 
    6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal
presente articolo e' regolato dalla l.r. 90/1983.