Art. 102 
 
                    Norma transitoria in materia 
                  di localizzazione degli impianti 
 
    1. All'entrata in vigore del presente testo unico  continuano  ad
applicarsi i piani urbanistici di localizzazione di cui  all'articolo
86, comma 2, gia' adottati dai comuni in  applicazione  dell'articolo
2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32
(Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c) della legge 15  marzo  1997,
n. 59). 
    2. Nei comuni che alla data di entrata  in  vigore  del  presente
testo unico siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli
impianti stradali di distribuzione di carburante,  la  localizzazione
dei  nuovi  impianti  continua  ad  avvenire  in   conformita'   alle
disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale  29
febbraio 2000, n. VI/48714 (Individuazione, in via  sostitutiva,  dei
requisiti e delle caratteristiche delle aree, per  la  localizzazione
degli  impianti  stradali  di  distribuzione  carburanti,  ai   sensi
dell'Articolo 1, comma 2, del d.lgs. 8 settembre 1999,  n.  346  come
modificato dalla l. 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare  nei  casi
di inadempimento da parte dei Comuni), pubblicata sul B.U.R.L. n.  11
Serie Ordinaria del 13 marzo 2000.