Art. 81 
 
                Finalita' e competenze della Regione 
 
    1. Il presente capo disciplina l'installazione degli  impianti  e
l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  dei  carburanti   nel
rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni  legislative
dello Stato e nel quadro delle competenze  concorrenti,  al  fine  di
garantire: 
      a) la razionalizzazione, la qualificazione  e  l'ammodernamento
della rete; 
      b) il contenimento dei prezzi di vendita; 
      c) la pluralita'  delle  forme  di  servizio  e  di  vendita  e
l'adeguata articolazione della rete sul territorio; 
      d) lo sviluppo dell'offerta  di  prodotti  a  limitato  impatto
ambientale, anche mediante forme di incentivazione che utilizzino  le
risorse previste dalle leggi di riferimento; 
      e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi; 
      f)  il  rispetto  della  disciplina  in  materia  di  sicurezza
viabilistica, di tutela della salute e di qualita' dell'ambiente. 
    2. La Regione esercita i seguenti compiti: 
      a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento  e  controllo
dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo; 
      b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di
prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di  incentivazione  di
tipo economico e finanziario; 
      c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed
i turni di  apertura  e  chiusura  degli  impianti  di  distribuzione
carburanti  e  rilascia  il  parere  vincolante  di  conformita'   ai
provvedimenti attuativi del presente capo, in merito alle istanze  di
realizzazione di  nuovi  impianti  stradali  e  autostradali  e  alle
modifiche relative ai soli impianti di  gas  di  petrolio  liquefatto
(GPL) di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.