Art. 81 Finalita' e competenze della Regione 1. Il presente capo disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attivita' di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire: a) la razionalizzazione, la qualificazione e l'ammodernamento della rete; b) il contenimento dei prezzi di vendita; c) la pluralita' delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio; d) lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento; e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi; f) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualita' dell'ambiente. 2. La Regione esercita i seguenti compiti: a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo; b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario; c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformita' ai provvedimenti attuativi del presente capo, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.