Art. 82 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   capo   e   dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83 si intende per: 
      a) carburanti:  le  benzine,  le  miscele  di  benzine  e  olio
lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL  per  autotrazione,
il  gas  metano,  l'idrogeno,  le   miscele   metano-idrogeno   e   i
bio-carburanti indicati nell'Allegato I del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva  2003/30/CE  relativa
alla promozione dell'uso dei  biocarburanti  o  di  altri  carburanti
rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante  per  autotrazione
conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun  carburante  nelle
tabelle della commissione tecnica  di  unificazione  dell'autoveicolo
(CUNA); 
      b) rete ordinaria: l'insieme degli impianti eroganti carburante
per autotrazione, ubicati sulla rete stradale,  ad  esclusione  degli
impianti ubicati  sulla  rete  autostradale,  sui  raccordi  e  sulle
tangenziali classificate come autostrade, nonche' degli  impianti  ad
uso privato, per aeromobili e per natanti; 
      c) impianto: il complesso commerciale  unitario  costituito  da
una o piu' colonnine di erogazione di  carburante  per  autotrazione,
nonche' dai  servizi  e  dalle  attivita'  economiche  accessorie  ed
integrative; 
      d)  impianto  self-service  pre-pagamento:  il   complesso   di
apparecchiature  per  l'erogazione  automatica  di  carburante  senza
l'assistenza  di  apposito  personale  con  pagamento  preventivo  al
rifornimento; 
      e)  impianto  self-service  post-pagamento:  il  complesso   di
apparecchiature  per  il  comando   e   il   controllo   a   distanza
dell'erogatore  da  parte  di  apposito  incaricato,  con   pagamento
successivo al rifornimento; 
      f) impianto non assistito: impianto funzionante  unicamente  in
modalita' self-service pre-pagamento, senza la presenza  del  gestore
durante l'orario  di  apertura,  ubicato  esclusivamente  nelle  zone
svantaggiate e prive di impianti; 
      g) erogatore: l'insieme delle attrezzature  che  realizzano  il
trasferimento   del   carburante   dall'impianto   di   distribuzione
all'automezzo  e  ne   misurano   contemporaneamente   le   quantita'
trasferite ed il corrispondente importo; 
      h)  erogato:  la  quantita'  complessiva  di  prodotti  venduti
nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai  prospetti
riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle  dogane,  ivi
compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione; 
      i)   ristrutturazione   totale   dell'impianto:   il   completo
rifacimento dell'impianto comprendente la totale  sostituzione  o  il
riposizionamento delle attrezzature petrolifere; 
      j)  servizi  accessori  all'utente:  servizi  di  erogazione  e
controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera,
elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di  aree  attrezzate  per
camper, servizi igienici  di  uso  pubblico,  vendita  accessori  per
l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e  fotocopie,
punto telefonico  pubblico,  servizi  bancari,  vendita  di  prodotti
alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e  bevande,
rivendita quotidiani e periodici,  rivendita  tabacchi,  lotteria  ed
altre attivita' simili.