Art. 83 Provvedimenti di attuazione 1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all'articolo 98 e previ studi di scenario affidati all'Istituto regionale di ricerca (IRER), trasmette per l'approvazione al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni relative a: a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza; b) la definizione dei criteri di incompatibilita' degli impianti; c) l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l'evoluzione della rete distributiva; d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; e) l'individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, nelle quali e' possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta. 2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformita' alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno.