Art. 83 
 
                     Provvedimenti di attuazione 
 
    1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale  carburanti
di  cui  all'articolo  98  e  previ  studi   di   scenario   affidati
all'Istituto   regionale   di   ricerca   (IRER),    trasmette    per
l'approvazione al Consiglio regionale il programma di  qualificazione
ed  ammodernamento  della  rete  di  distribuzione   dei   carburanti
contenente indicazioni relative a: 
      a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo  equilibrato  e
concorrenziale della  rete  distributiva  e  gli  indirizzi  generali
inerenti i requisiti qualitativi  richiesti  per  i  nuovi  impianti,
anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza; 
      b)  la  definizione  dei  criteri  di  incompatibilita'   degli
impianti; 
      c)  l'individuazione  dei  bacini  di  utenza,   delineati   in
relazione   alle   caratteristiche   economiche,    territoriali    e
viabilistiche  del  territorio  regionale  al  fine   di   monitorare
l'evoluzione della rete distributiva; 
      d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i  conseguenti
strumenti per il raggiungimento degli stessi; 
      e)   l'individuazione   delle   aree   carenti   di   impianti,
territorialmente svantaggiate, nelle quali  e'  possibile  installare
particolari tipologie di impianti e  prevedere  possibili  specifiche
agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta. 
    2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti,
approva i provvedimenti relativi alle procedure per la  realizzazione
dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i
collaudi degli impianti, per il rilascio  del  parere  vincolante  di
conformita'   alle   disposizioni   regionali   sulle   istanze    di
realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le
modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno  e  miscele
metano-idrogeno.