Art. 84 
 
                         Sistema informativo 
 
    1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico,
l'evoluzione della rete  distributiva  e  delle  sue  caratteristiche
qualitative e ne pubblica annualmente i risultati. 
    2.   L'agenzia   delle   dogane,   ai   fini   del    rilevamento
dell'evoluzione di cui  al  comma  1,  previa  convenzione,  comunica
annualmente agli uffici  regionali  competenti  i  dati  relativi  al
prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad
uso privato. 
    3. I  comuni,  anche  in  collaborazione  con  i  titolari  delle
autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano
alla Regione i dati  riferiti  agli  impianti  presenti  sul  proprio
territorio  e  verificano  quelli  sui  servizi  accessori   di   cui
all'articolo 82, comma 1, lettera j).