Art. 84 Sistema informativo 1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i risultati. 2. L'agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato. 3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verificano quelli sui servizi accessori di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j).