Art. 85 Competenze dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attivita' di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali; b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste; c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto; d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 86, comma 2; e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a cinquanta litri; f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato; g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico; h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti; i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni; j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione; k) l'applicazione delle sanzioni amministrative; l) le verifiche di incompatibilita' degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica; m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti; n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe; o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarita' dell'autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96. 2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 83.