Art. 85 
 
                        Competenze dei comuni 
 
    1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: 
      a) il rilascio delle autorizzazioni per  l'installazione  degli
impianti e l'esercizio dell'attivita'  di  distribuzione  carburanti,
comprese le concessioni di impianti autostradali; 
      b)  il  rilascio  delle  autorizzazioni  alle  modifiche  degli
impianti, nei casi in cui sono richieste; 
      c)   il   rilascio   dell'autorizzazione   per   la   rimozione
dell'impianto; 
      d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli
impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui  all'articolo
86, comma 2; 
      e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo  o  il
trasporto  dei  carburanti  in   recipienti   mobili   di   capacita'
complessiva superiore a cinquanta litri; 
      f)  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  gli  impianti  di
distribuzione di carburante ad  uso  privato,  inclusi  impianti  per
aeromobili e per natanti ad uso privato; 
      g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di  distribuzione
carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico; 
      h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea
dell'esercizio degli impianti; 
      i)  la  revoca,   la   sospensione   e   la   decadenza   delle
autorizzazioni; 
      j) la convocazione e  il  coordinamento  della  commissione  di
collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al  loro
esercizio    provvisorio    qualora    richiesta     dal     titolare
dell'autorizzazione; 
      k) l'applicazione delle sanzioni amministrative; 
      l) le verifiche di incompatibilita' degli impianti in relazione
alla sicurezza viabilistica; 
      m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza
sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti; 
      n) l'applicazione della disciplina in materia  di  orari  e  di
turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe; 
      o) la ricezione delle  comunicazioni  relative  alle  modifiche
degli  impianti  non  soggette  a  preventiva  autorizzazione  e   al
trasferimento  di  titolarita'  dell'autorizzazione,  di   cui   agli
articoli 88 e 96. 
    2. Le competenze di cui  al  presente  articolo  sono  esercitate
avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto  dei  provvedimenti
di cui all'articolo 83.