Art. 86 
 
                       Localizzazione impianti 
 
    1.  I  nuovi  impianti  di  distribuzione   di   carburanti   per
autotrazione sono realizzati in conformita' ai provvedimenti  di  cui
all'articolo 83. 
    2. I comuni individuano i criteri di inquadramento  territoriale,
i requisiti e le  caratteristiche  urbanistiche  delle  aree  private
sulle  quali  possono  essere  installati   i   nuovi   impianti   di
distribuzione carburanti, o  realizzate  le  ristrutturazioni  totali
degli impianti esistenti, anche in relazione ad attivita' commerciali
integrative.  Contestualmente  i   comuni   stabiliscono   le   norme
applicabili a tali  aree,  comprese  quelle  sulle  dimensioni  delle
superfici edificabili, in presenza delle quali i comuni  stessi  sono
tenuti a rilasciare il permesso di  costruire  per  la  realizzazione
dell'impianto. 
    3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce  un
adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale  in  tutte  le
zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non
sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero  monumentali  e
non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici. 
    4. I comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti
su aree di loro proprieta', appositamente individuate,  nel  rispetto
di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. L'assegnazione  e'  effettuata
attraverso le procedure di evidenza pubblica. 
    5. Al fine  di  favorire  una  maggiore  diffusione  dei  servizi
accessori all'utente di cui all'articolo 82,  comma  1,  lettera  j),
nonche' di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza
energetica  dell'impianto  mediante  fonti  rinnovabili,   i   comuni
individuano   idonee   forme   di   incentivazione   anche   mediante
agevolazioni  e  deroghe  di  tipo  urbanistico  o  interventi  sulle
volumetrie consentite. 
    6. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei  piani
territoriali di coordinamento dei parchi regionali, i comuni  possono
autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e
il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti.  Nelle  altre  zone  dei
piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse  le
zone classificate aree naturali protette, e' possibile  prevedere  la
localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il  prodotto
GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria  di  viabilita'
stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove  la
localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco,
rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel  caso  in  cui  la
localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione  per  il
corretto inserimento dell'infrastruttura nel  paesaggio  il  titolare
dell'impianto vi provvede.