Art. 87 
 
                           Nuovi impianti 
 
    1.  L'autorizzazione  per  l'installazione  di   nuovi   impianti
stradali di carburanti e' di competenza del comune ed e'  subordinata
esclusivamente alle seguenti verifiche di conformita' a: 
      a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali; 
      b) prescrizioni fiscali; 
      c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria,  ambientale
e stradale; 
      d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici; 
      e) provvedimenti di cui all'articolo 83; 
      f) parere vincolante di conformita'  di  cui  all'articolo  81,
comma 2, lettera c); 
      g) adempimenti  di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  fino  al
raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1  dello
stesso; 
      h) verifica di  compatibilita'  degli  impianti  rispetto  alla
sicurezza viabilistica  da  attestarsi  con  riferimento  ai  vincoli
relativi  alle  condizioni  di  sicurezza  previsti  dal  regolamento
regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme  tecniche  per  la  costruzione
delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro  successive
modifiche e integrazioni. Per quanto  non  previsto  dal  regolamento
regionale, si applicano le norme  in  materia  stabilite  dal  codice
della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonche' quelle
stabilite  dalle  province  e  dagli   altri   enti   proprietari   o
concessionari delle strade. 
    2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  dal  comune
che,  a  tal  fine,  indice  una  conferenza  di  servizi  ai   sensi
dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano: 
      a) la Regione, per il parere vincolante di conformita'  di  cui
all'articolo 81, comma 2, lettera c); 
      b)  l'ASL  territorialmente  competente,  per  gli  aspetti  di
sicurezza sanitaria; 
      c) l'azienda regionale per l'ambiente  (ARPA)  territorialmente
competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente; 
      d) il  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  e  l'ente
proprietario della strada, per il parere di  conformita'  alle  norme
tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza. 
    3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della  conferenza
di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui
all'articolo 83, comma 2,  la  Regione  dispone,  previa  diffida  ad
adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi. 
    4. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un  termine
prestabilito comunque non inferiore a  trenta  giorni,  raccolga  dai
soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 2 pareri
tutti positivi, procede al rilascio  dell'autorizzazione  senza  dare
luogo alla conferenza,  dandone  comunicazione  a  tutti  i  soggetti
interessati. 
    5. Contestualmente all'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  il
comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 86, comma
2. 
    6. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni
di prevenzione incendi secondo le procedure di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  12  gennaio  1998,  n.  37  (Regolamento
recante  disciplina  dei  procedimenti  relativi   alla   prevenzione
incendi, a norma dell'articolo 20, comma  8,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59). 
    7.  La  richiesta  di  autorizzazione  si  intende  accolta   se,
trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa,
risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego
all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e  5
della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione
2001.  Semplificazione  legislativa  mediante  abrogazione  di  leggi
regionali.   Interventi   di   semplificazione    amministrativa    e
delegificazione). 
    8. I comuni appartenenti alle  comunita'  montane  ed  i  piccoli
comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n.  11  (Misure  di
sostegno  a  favore  dei  piccoli  comuni  della  Lombardia)  possono
autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal presente  testo
unico,  l'apertura  di  un  nuovo  punto  vendita  di   distribuzione
carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti
a distanza stradale inferiore a 4  chilometri  dall'impianto  che  si
prevede di realizzare. Le  procedure  amministrative  ed  ogni  altra
previsione  relativa  all'applicazione  del   presente   comma   sono
determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.