Art. 87 Nuovi impianti 1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti e' di competenza del comune ed e' subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformita' a: a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali; b) prescrizioni fiscali; c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici; e) provvedimenti di cui all'articolo 83; f) parere vincolante di conformita' di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c); g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso; h) verifica di compatibilita' degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonche' quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano: a) la Regione, per il parere vincolante di conformita' di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c); b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria; c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente; d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformita' alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza. 3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi. 4. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un termine prestabilito comunque non inferiore a trenta giorni, raccolga dai soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 2 pareri tutti positivi, procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati. 5. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 86, comma 2. 6. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). 8. I comuni appartenenti alle comunita' montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal presente testo unico, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.