Art. 88 Modifiche degli impianti 1. Sono soggette a preventiva comunicazione al comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti: a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti gia' autorizzati; b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti gia' autorizzati; c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti gia' autorizzati; e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti gia' autorizzati; f) variazione del numero o delle capacita' di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti gia' autorizzati; g) detenzione o variazione delle quantita' di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l'impianto, per la vendita al pubblico; h) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonche' di apparecchiature self-service prepagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti gia' autorizzati; i) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici; j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate al comma 3. 2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco e all'agenzia delle dogane competenti per territorio, all'ente proprietario della strada o alla societa' titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma 1 non sono soggette a collaudo, ne' alla procedura di esercizio provvisorio. 3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti: a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli gia' autorizzati; b) ristrutturazione totale dell'impianto; c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalita' self-service pre-pagamento. 4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all'applicazione del presente articolo sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83. Alle modifiche soggette a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui all'articolo 87, comma 7.