Art. 88 
 
                      Modifiche degli impianti 
 
    1.  Sono  soggette   a   preventiva   comunicazione   al   comune
territorialmente competente le seguenti modifiche degli  impianti  di
distribuzione carburanti: 
      a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con
altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per  prodotti  gia'
autorizzati; 
      b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per  prodotti
gia' autorizzati; 
      c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; 
      d) cambio di destinazione delle colonnine,  per  prodotti  gia'
autorizzati; 
      e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti  modifiche
dei collegamenti meccanici, per prodotti gia' autorizzati; 
      f) variazione del numero o delle capacita'  di  stoccaggio  dei
serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti gia' autorizzati; 
      g) detenzione o variazione delle quantita' di olio lubrificante
o  di  petrolio  lampante  adulterato  per  riscaldamento  domestico,
confezionati nei prescritti recipienti, detenuti  presso  l'impianto,
per la vendita al pubblico; 
      h)    installazione     di     apparecchiature     self-service
post-pagamento, nonche' di apparecchiature self-service  prepagamento
o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti gia' autorizzati; 
      i) installazione di colonnine per  l'alimentazione  di  veicoli
elettrici; 
      j)  ogni   altra   modifica   alle   attrezzature   petrolifere
dell'impianto non espressamente elencate al comma 3. 
    2. Ai fini di cui al comma  1,  il  titolare  dell'autorizzazione
invia al comune, alla Regione, ai  vigili  del  fuoco  e  all'agenzia
delle dogane competenti per territorio, all'ente  proprietario  della
strada o  alla  societa'  titolare  della  concessione  autostradale,
apposita  comunicazione  nella  quale  attesta   che   le   modifiche
rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali,  fiscali,  di
sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche
di cui al comma 1 non sono soggette a collaudo, ne' alla procedura di
esercizio provvisorio. 
    3.  Sono  soggette  a  preventiva   autorizzazione   del   comune
competente le seguenti  modifiche  degli  impianti  di  distribuzione
carburanti: 
      a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi
da quelli gia' autorizzati; 
      b) ristrutturazione totale dell'impianto; 
      c) trasformazione  di  impianti  da  servito  in  impianti  non
assistiti  da  personale,  funzionanti  esclusivamente  in  modalita'
self-service pre-pagamento. 
    4.  Le  procedure  amministrative  ed  ogni  altra   disposizione
relativa all'applicazione del presente articolo sono determinate  dai
provvedimenti di cui  all'articolo  83.  Alle  modifiche  soggette  a
preventiva   autorizzazione   si   applica    la    disciplina    del
silenzio-assenso di cui all'articolo 87, comma 7.