Art. 90 
 
                        Impianti autostradali 
 
    1. Il comune rilascia il provvedimento  di  concessione  relativo
all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione  di
carburanti ubicati lungo le  autostrade  e  i  raccordi  autostradali
secondo le specifiche modalita' previste  dai  provvedimenti  di  cui
all'articolo  83,  che  disciplinano   anche   i   trasferimenti   di
titolarita' delle concessioni e le modifiche degli impianti. 
    2. La concessione ha validita' di diciotto anni ed e' soggetta  a
rinnovo. 
    3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e
all'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  carburanti  ubicati
lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il comune  indice  una
conferenza di servizi ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 241/1990, alla quale partecipano: 
      a) la Regione , per il parere vincolante di conformita' di  cui
all'articolo 81, comma 2, lettera c); 
      b)  l'ASL  territorialmente  competente,  per  gli  aspetti  di
sicurezza sanitaria; 
      c) l'ARPA  territorialmente  competente,  per  gli  aspetti  di
sicurezza e tutela dell'ambiente; 
      d) il  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  e  l'ente
proprietario della strada, per il parere di conformita',  secondo  le
rispettive competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti  in
materia; 
    4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della  conferenza
di servizi entro i  termini  individuati  dai  provvedimenti  di  cui
all'articolo 83, la Giunta regionale, previa  diffida  ad  adempiere,
indice la conferenza di servizi. 
    5. La concessione e' subordinata, oltre a  quanto  stabilito  dal
comma  8  e  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  93,
all'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa  ed  economica
richiesta dall'articolo 16, comma 3,  del  decreto-legge  26  ottobre
1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per  la  ripresa  economica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
al  fine  di  garantire  l'espletamento  del  pubblico  servizio   di
distribuzione carburanti. 
    6. Il trasferimento della titolarita' della concessione  relativa
agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti e' soggetto
ad autorizzazione del comune. A  tal  fine  la  societa'  subentrante
presenta apposita domanda al comune competente,  redatta  secondo  le
modalita' individuate dai provvedimenti  di  cui  all'articolo  83  e
sottoscritta per assenso dalla societa' titolare della concessione. 
    7. Il  comune,  verificata  la  completezza  della  richiesta  di
trasferimento della titolarita' della concessione, anche in relazione
ai documenti allegati alla stessa, individuati dai  provvedimenti  di
cui all'articolo 83, emette il provvedimento d'autorizzazione. 
    8.  Gli  impianti  collocati  sulle  autostrade  e  sui  raccordi
autostradali in sede di rilascio o rinnovo della  concessione  devono
dotarsi del prodotto metano.