Art. 92 Impianti per natanti e aeromobili 1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l'impianto secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in conformita' a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi. 2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilita' di rifornimento di autoveicoli. 3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, nonche' in conformita' a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83.