Art. 92 
 
                  Impianti per natanti e aeromobili 
 
    1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e  quelli  per  il
rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro  modifiche  sono
autorizzati dal comune  nel  quale  ha  sede  l'impianto  secondo  le
procedure previste per  gli  impianti  di  distribuzione  della  rete
stradale, in conformita' a quanto previsto dai provvedimenti  di  cui
all'articolo   83,   che   disciplinano   anche   le   deroghe   alla
programmazione regionale degli impianti stessi. 
    2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo  rifornimento
di  natanti  o  aeromobili  con  impossibilita'  di  rifornimento  di
autoveicoli. 
    3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e  quelli  per  il
rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune
alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina  applicabile
per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad  uso
privato, nonche' in conformita' a quanto previsto  dai  provvedimenti
di cui all'articolo 83.