Art. 93 
 
                Requisiti soggettivi del richiedente 
 
    1.  Il  richiedente  l'autorizzazione   per   l'installazione   e
l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione  carburanti  per
autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) aver compiuto diciotto anni; 
      b) essere cittadino italiano, o persona  giuridica  italiana  o
degli Stati dell'Unione  europea,  oppure  societa'  aventi  la  sede
legale in Italia o negli Stati dell'Unione  europea;  oppure  persona
fisica o giuridica avente  nazionalita'  di  Stati  che  ammettano  i
cittadini,  gli   enti   e   le   societa'   italiane   all'esercizio
dell'attivita'  di   distribuzione   di   carburanti   per   uso   di
autotrazione. 
    2. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata a coloro che: 
      a) hanno riportato, con  sentenza  passata  in  giudicato,  una
condanna per delitto non colposo per il quale e'  prevista  una  pena
detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a  cinque
anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici
di durata superiore  a  tre  anni,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione; 
      b) sono sottoposti ad una delle misure di  prevenzione  di  cui
alla l. 1423/1956, o nei cui confronti e' stata applicata  una  delle
misure previste dalla  l.  575/1965,  ovvero  sono  stati  dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione. 
    3.  Il  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione
carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), permane per la durata di
tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si
sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la  sospensione
condizionale della pena, non  si  applica  il  divieto  di  esercizio
dell'attivita'. 
    4. In caso di societa'  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  sono
posseduti   dal   legale   rappresentante   o   da   altra    persona
specificatamente preposta all'attivita' di distribuzione carburanti.