Art. 93 Requisiti soggettivi del richiedente 1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto diciotto anni; b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure societa' aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiane all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. 2. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata a coloro che: a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione. 3. Il divieto di esercizio dell'attivita' di distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'. 4. In caso di societa' i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attivita' di distribuzione carburanti.