Art. 94 Collaudo ed esercizio provvisorio 1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati: a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente; b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco; c) dall'agenzia delle dogane competente per territorio; d) dall'ASL competente per territorio; e) dall'ARPA competente per territorio. 2. Il collaudo e' effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attivita' convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, DPR 37/1998. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione puo' presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformita' dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo. 3. La procedura di cui al comma 2 puo' avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano. 4. Le procedure e le modalita' per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.