Art. 94 
 
                  Collaudo ed esercizio provvisorio 
 
    1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio,  i
nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione  totale  e
quelli  potenziati  con  i  prodotti  metano  e  GPL  devono   essere
collaudati,  su  richiesta  del  titolare   dell'autorizzazione,   da
apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti
designati: 
      a) dal comune, il cui  rappresentante  svolge  le  funzioni  di
presidente; 
      b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco; 
      c) dall'agenzia delle dogane competente per territorio; 
      d) dall'ASL competente per territorio; 
      e) dall'ARPA competente per territorio. 
    2. Il collaudo e'  effettuato  entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta
dell'interessato. In attesa del  collaudo  il  comune  autorizza,  su
richiesta del titolare dell'autorizzazione,  l'esercizio  provvisorio
dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al
comune la dichiarazione di inizio attivita' convalidata  dal  comando
provinciale dei vigili  del  fuoco  ai  sensi  dell'articolo  3,  DPR
37/1998. Gli oneri  del  collaudo  sono  a  carico  del  richiedente.
Scaduto  il  termine  di  sessanta  giorni  per  l'effettuazione  del
collaudo il titolare dell'autorizzazione puo'  presentare  al  comune
competente  idonea  autocertificazione  e   perizia   attestante   la
conformita' dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti
gli effetti, del collaudo. 
    3. La procedura di cui al  comma  2  puo'  avere  ad  oggetto  le
apparecchiature  destinate  al  contenimento  o  all'erogazione   del
prodotto GPL e del prodotto metano. 
    4.  Le  procedure  e  le  modalita'  per  il   collaudo   e   per
l'autorizzazione   all'esercizio   provvisorio   dell'impianto   sono
definite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.