Art. 95 Sospensione volontaria dell'attivita' 1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti puo' essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare. 2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, puo' essere autorizzata solo per documentati motivi che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza. 3. Le procedure relative agli impianti la cui attivita' e' temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.