Art. 95 
 
                Sospensione volontaria dell'attivita' 
 
    1.  L'esercizio  degli   impianti   stradali   di   distribuzione
carburanti puo' essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici
mesi,  previa  autorizzazione  del  comune,  rilasciata  su  motivata
richiesta del titolare. 
    2. La proroga della sospensione, per  un  ulteriore  periodo  non
superiore a dodici mesi, puo' essere autorizzata solo per documentati
motivi che devono essere  comunicati  al  comune  prima  del  termine
dell'originaria scadenza. 
    3. Le procedure  relative  agli  impianti  la  cui  attivita'  e'
temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla
riattivazione degli stessi sono stabilite dai  provvedimenti  di  cui
all'articolo 83.