Art. 98 Consulta regionale carburanti 1. E' istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la consulta regionale carburanti con compiti consultivi di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, nonche' di monitoraggio dell'andamento dei relativi prezzi, al fine di fornire una informazione completa, semplice e trasparente ai consumatori. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, ne stabilisce con apposito provvedimento la composizione, il funzionamento e la durata. 2. La consulta e' costituita con decreto della direzione regionale competente.