Art. 98 
 
                    Consulta regionale carburanti 
 
    1. E' istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la
consulta regionale carburanti con compiti consultivi di analisi e  di
formulazione di proposte in ordine al processo  di  qualificazione  e
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, nonche' di
monitoraggio dell'andamento dei relativi prezzi, al fine  di  fornire
una informazione completa, semplice e trasparente ai consumatori.  La
Giunta regionale, sentito  il  parere  della  commissione  consiliare
competente, ne stabilisce con apposito provvedimento la composizione,
il funzionamento e la durata. 
    2.  La  consulta  e'  costituita  con  decreto  della   direzione
regionale competente.