Art. 99 
 
                              Vigilanza 
 
    1. La  vigilanza  sull'osservanza  delle  disposizioni  contenute
nella presente legge spetta ai comuni. 
    2. Sono fatti salvi  i  controlli  di  natura  fiscale  e  quelli
inerenti alla  tutela  della  sicurezza  pubblica  e  alla  sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore.