Art. 58. Strumenti di pianificazione soggetti a VIA 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo IV, e le rela- tive varianti, con esclusione del regolamento edilizio, sono soggetti a VIA, relativamente alla previsione di aree destinabili ad opere individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ovvero nel caso siano localizzati nell'ambito delle aree sensibili individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 43 del 1990.