Art. 58.
             Strumenti di pianificazione soggetti a VIA
 
   1. Gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo IV, e le rela-
tive varianti, con esclusione del regolamento edilizio, sono soggetti
a VIA, relativamente alla previsione di  aree  destinabili  ad  opere
individuate   ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  regionale  7
settembre 1990, n. 43, ovvero nel caso siano localizzati  nell'ambito
delle aree sensibili individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale n. 43 del 1990.