Art. 59.
                          P r o c e d u r e
 
   1.  Nel  caso  di  strumenti  di pianificazione soggetti a VIA, in
ottemperanza a quanto  disposto  all'articolo  58,  i  Comuni  devono
redigere,  in  sede  di  formazione  dello  strumento,  uno studio di
impatto  ambientale  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 60.
   2.  Lo  studio di impatto ambientale di cui al comma 1 costituisce
parte integrante dello strumento di pianificazione cui  si  riferisce
ed e' soggetto alle procedure di formazione, adozione ed approvazione
previste dalla presente legge per lo strumento stesso.