Art. 59. P r o c e d u r e 1. Nel caso di strumenti di pianificazione soggetti a VIA, in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 58, i Comuni devono redigere, in sede di formazione dello strumento, uno studio di impatto ambientale con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 60. 2. Lo studio di impatto ambientale di cui al comma 1 costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui si riferisce ed e' soggetto alle procedure di formazione, adozione ed approvazione previste dalla presente legge per lo strumento stesso.