Art. 48. Personale comandato 1. Il personale comandato presso l'assessorato regionale della sanita' ai sensi dell'art. 1, capoverso 5, della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46, nonche' quello comandato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, modificato dall'art. 15 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, nonche' ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, in servizio presso l'assessorato regionale della sanita' alla data del 30 settembre 1993, e' inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale transitorio istituito con l'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con i criteri e le modalita' nello stesso art. 8 stabiliti. 2. L'inquadramento avverra' a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. 3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).