Art. 48.
                         Personale comandato
 
   1. Il personale comandato  presso  l'assessorato  regionale  della
sanita'  ai  sensi  dell'art. 1, capoverso 5, della legge regionale 5
dicembre 1991, n. 46, nonche' quello comandato ai sensi dell'art.  17
della  legge  regionale 23 dicembre 1985, n. 52, modificato dall'art.
15 della legge regionale 22 aprile 1986,  n.  20,  nonche'  ai  sensi
dell'art.  4  della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, in servizio
presso  l'assessorato  regionale  della  sanita'  alla  data  del  30
settembre  1993, e' inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  nel  ruolo
speciale  transitorio istituito con l'art. 8 della legge regionale 27
dicembre 1985, n. 53, con i criteri e le modalita' nello stesso  art.
8 stabiliti.
   2.  L'inquadramento  avverra'  a  domanda  da presentarsi da parte
degli interessati entro trenta  giorni  dalla  data  dell'entrata  in
vigore della presente legge.
   3.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).