Art. 43.
                      Decorrenza delle funzioni
 
  1. Le  Province  esercitano  le  nuove  funzioni  attribuite  dalla
presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
  2.  I  Comuni,  i  Consorzi e le Comunita' Montane trasmettono alle
Province entro la data di cui al comma 1,  le  pratiche  e  gli  atti
relativi  alle  nuove  funzioni attribuite. I Comuni, i Consorzi e le
Comunita' Montane provvedono alla definizione delle pratiche in corso
nonche', ai sensi dell'art. 7 della legge 172/1995 citata, al riesame
di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'art.
15  della  legge  319/1976,  con  priorita'  per  quelle  provvisorie
rilasciate in forma tacita, e le trasmettono alle Province.