Art. 43. Decorrenza delle funzioni 1. Le Province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore. 2. I Comuni, i Consorzi e le Comunita' Montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1, le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite. I Comuni, i Consorzi e le Comunita' Montane provvedono alla definizione delle pratiche in corso nonche', ai sensi dell'art. 7 della legge 172/1995 citata, al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'art. 15 della legge 319/1976, con priorita' per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita, e le trasmettono alle Province.