Art. 44. Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982. 1. Entro tre mesi dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di classe B e dagli insediamenti ad uso non esclusivamente abitativo autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982 presentano alla Provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, copia dell'autorizzazione, ai fini del riesame ai sensi della presente legge. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 conservano la loro validita', salvo diversa valutazione da parte della Provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.