Art. 44.
 
Scarichi  degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente
abitativo e degli insediamenti civili  di  classe  B  autorizzati  ai
sensi della legge regionale 38/1982.
  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data  in cui le Province esercitano le
funzioni di cui  alla  presente  legge,  i  titolari  degli  scarichi
provenienti   dagli   insediamenti   civili   di  classe  B  e  dagli
insediamenti ad uso non esclusivamente abitativo autorizzati ai sensi
della legge regionale 38/1982 presentano alla Provincia,  a  pena  di
decadenza  dell'autorizzazione  stessa, copia dell'autorizzazione, ai
fini del riesame ai sensi della presente legge.
  2.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1  conservano  la  loro
validita', salvo diversa valutazione da parte della Provincia, per un
periodo  di  quattro  anni  a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge.