Art. 45. Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione 1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' Montane adottano il regolamento di cui all'art. 4 comma 4 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolarnenti eventualmente gia' in vigore.