Art. 45.
         Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione
 
  1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunita'  Montane  adottano
il  regolamento  di cui all'art. 4 comma 4 entro un anno dall'entrata
in vigore della presente  legge.  Entro  la  stessa  data  tali  enti
adeguano i regolarnenti eventualmente gia' in vigore.