Art. 46. Trasferimento dei centri di monitoraggio 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono attribuite in proprieta' alle Province le strutture e le apparecchiature facenti parte dei centri di monitoraggio esistenti. 2. I centri di monitoraggio in corso di realizzazione e gia' finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento dalla Regione, che ne cura la gestione fino alla successiva attribuzione in proprieta' alle Province. 3. Con specifici provvedimenti la Giunta regionale individua i beni di cui ai commi 1 e 2 e ne dispone il trasferimento con le opportune prescrizioni e modalita'.