Art. 46.
              Trasferimento dei centri di monitoraggio
 
  1.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono
attribuite  in  proprieta'  alle   Province   le   strutture   e   le
apparecchiature facenti parte dei centri di monitoraggio esistenti.
  2.  I  centri  di  monitoraggio  in  corso  di realizzazione e gia'
finanziati alla data di entrata in vigore della presente  legge  sono
portati a compimento dalla Regione, che ne cura la gestione fino alla
successiva attribuzione in proprieta' alle Province.
   3.  Con  specifici  provvedimenti  la Giunta regionale individua i
beni di cui ai commi 1 e 2 e  ne  dispone  il  trasferimento  con  le
opportune prescrizioni e modalita'.