Art. 47. Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali 1. In sede di prima applicazione della presente legge e, in attesa dell'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2, il centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'art. 37, e' gestito tramite l'Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del Comune di Genova, secondo le modalita' previste dalla convenzione da stipularsi con la Regione. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo di gestione del centro regionale di cui al comma 1, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e ne determina le modalita' di funzionamento. 3. La convenzione di cui al comma 1 prevede altresi' le modalita' e i termini per il passaggio dei beni e delle attrezzature all'organismo di gestione di cui al comma 2, assicurando la continuita' della gestione stessa.