Art. 47.
     Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente
                     dei corpi idrici regionali
 
  1.  In sede di prima applicazione della presente legge e, in attesa
dell'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al
comma 2, il centro regionale dell'Osservatorio permanente  dei  corpi
idrici,   di   cui   all'art.   37,   e'  gestito  tramite  l'Azienda
Municipalizzata  Gas  e  Acqua  del  Comune  di  Genova,  secondo  le
modalita' previste dalla convenzione da stipularsi con la Regione.
  2.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, con propria  deliberazione,  definisce
l'organismo  di  gestione del centro regionale di cui al comma 1, cui
partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali  e
l'Agenzia  regionale  per  la protezione ambientale e ne determina le
modalita' di funzionamento.
  3. La convenzione di cui al comma 1 prevede altresi' le modalita' e
i   termini   per   il   passaggio  dei  beni  e  delle  attrezzature
all'organismo  di  gestione  di  cui  al  comma  2,  assicurando   la
continuita' della gestione stessa.