Art. 48. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti, dall'attuazione degli articoli 37 e 46 si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 2138 "Spese per la gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, per la parte di competenza regionale", con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.