Art. 48.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli oneri derivanti, dall'attuazione degli articoli 37 e 46 si
provvede mediante prelevamento di  lire  500.000.000  in  termini  di
competenza  e  di  cassa  dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti  da  provvedimenti  legislativi  in  corso
concernenti  spese  correnti  per  funzioni  normali"  dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno  finanziario  1995  ed
istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 2138 "Spese
per   la  gestione  dell'Osservatorio  permanente  dei  corpi  idrici
regionali, per la parte di competenza regionale", con lo stanziamento
di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio.