Art. 49.
                        Abrogazione di norme
 
  1.  Salvo  quanto  disposto  dalla  presente legge e a far data dal
termine previsto nell'art. 43, e'  abrogata  la  legge  regionale  23
aprile 1981 n. 14 (designazione dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare).  E',
altresi',  abrogata  la  legge  regionale 38/1982, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 23, ultimo comma della medesima legge.  Per  tutto
quanto  non  espressamente  disciplinato  dalla  presente  legge,  si
osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.