Art. 49. Abrogazione di norme 1. Salvo quanto disposto dalla presente legge e a far data dal termine previsto nell'art. 43, e' abrogata la legge regionale 23 aprile 1981 n. 14 (designazione dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare). E', altresi', abrogata la legge regionale 38/1982, fatto salvo quanto disposto dall'art. 23, ultimo comma della medesima legge. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.