Art. 63. La Commissione regionale per le politiche sociali 1. E' costituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito chiamata Commissione. 2. La Commissione ha funzioni consultive per il Consiglio e per la giunta regionale in materia di leggi e di atti di programmazione nel settore socio-assistenziale. In particolare: a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di settore e sulle deliberazioni di approvazione del piano sociale regionale; b) formula proposte nelle stesse materie; c) promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale, sviluppando anche iniziative tematiche. 3. La Commissione e' composta da un numero di membri come determinato ai sensi del comma 4 ed e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione resta in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. 4. Ai fini della nomina dei membri della Commissione, alla Giunta regionale sono trasmesse le designazioni dei rappresentanti dei seguenti enti o organismi, secondo il numero a fianco di ciascuno indicato: a) n. 1 rappresentante per ciascuno degli ordini professionali dei medici, degli assistenti sociali e degli psicologi; b) n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale; c) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni del volontariato; d) n. 2 rappresentanti dell'associazionismo; e) n. 2 rappresentanti delle cooperative sociali; f) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative; g) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; h) n. 4 rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche; i) n. 3 rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi; l) n. 4 rappresentanti di associazioni che svolgono attivita' di tutela degli handicappati e invalidi; m) n. 4 rappresentanti delle collettivita' di immigrati extracomunitari costituite in associazioni regionali. n) n. 3 rappresentanti delle categorie dei pensionati; o) n. 3 rappresentanti dei soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi di assistenza ai sensi della presente legge. 5. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta inviata dalla Giunta regionale. 6. L'Assessore alle politiche sociali della Giunta regionale, o suo delegato, svolge le funzioni di Presidente. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto. Sono membri di diritto l'assessore al "diritto alla salute" della Giunta regionale e il difensore civico della Regione Toscana. 7. L'articolazione organizzativa della Commissione, prevista anche in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, e le sue modalita' di funzionamento sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale deliberazione consiliare disciplina: a) le sottocommissioni che si occupano di settori specifici di cui alla presente legge; b) i rappresentanti di cui al comma 4 che entrano a far parte delle sottocommissioni; c) gli ulteriori altri soggetti che entrano a far parte delle sottocommissioni; d) le competenze e le modalita' di funzionamento delle sottocommissioni; e) forme di rimborso spese per i membri della Commissione e delle sottocommissioni. 8. I pareri di cui al comma 2, sono espressi dalla Commissione entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale i provvedimenti possono essere in ogni caso adottati. 9. La Commissione assume le funzioni previste per le consulte e commissioni gia' istituite ai sensi della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 "Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in "Toscana", della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo", della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 13 "Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale", della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato", nonche' della deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 1996, n. 798 "Consulta regionale degli anziani: costituzione" e della deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1992, n. 168, paragrafo n. 5.7. 10. La Commissione assume le funzioni della Consulta regionale degli invalidi e handicappati, gia' istituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 32. 11. Le Consulte di cui alle leggi regionali 9 aprile 1990, n. 36, 26 aprile 1993, n. 28 e 28 gennaio 1994, n. 13 restano in carica per i compiti consultivi attinenti a materie diverse dalle attivita' socioassistenziali. 12. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla messa a disposizione della Commissione di una sede idonea nonche' del materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati. I compiti di segreteria della Commissione ed il raccordo con gli uffici regionali sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa della Giunta regionale.