Art. 63.
          La Commissione regionale per le politiche sociali
 
  1. E' costituita la Commissione regionale per le politiche sociali,
di seguito chiamata Commissione.
  2. La Commissione ha funzioni consultive per il Consiglio e per  la
giunta  regionale in materia di leggi e di atti di programmazione nel
settore socio-assistenziale. In particolare:
   a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di  settore
e sulle deliberazioni di approvazione del piano sociale regionale;
   b) formula proposte nelle stesse materie;
   c)  promuove  iniziative  di  conoscenza  dei  fenomeni sociali di
interesse regionale, sviluppando anche iniziative tematiche.
  3.  La  Commissione  e'  composta  da  un  numero  di  membri  come
determinato  ai  sensi  del  comma  4  ed e' nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale. La  Commissione  resta  in  carica
fino alla scadenza della legislatura regionale.
  4.  Ai  fini della nomina dei membri della Commissione, alla Giunta
regionale sono  trasmesse  le  designazioni  dei  rappresentanti  dei
seguenti  enti  o  organismi,  secondo il numero a fianco di ciascuno
indicato:
   a) n. 1 rappresentante per ciascuno degli ordini professionali dei
medici, degli assistenti sociali e degli psicologi;
   b) n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale;
   c) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
   d) n. 2 rappresentanti dell'associazionismo;
   e) n. 2 rappresentanti delle cooperative sociali;
   f) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
   g) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative;
   h)   n.   4  rappresentanti  delle  associazioni  delle  categorie
economiche;
   i) n. 3 rappresentanti di associazioni di tutela dei  diritti  del
cittadino e dell'utente dei servizi;
   l)  n.  4 rappresentanti di associazioni che svolgono attivita' di
tutela degli handicappati e invalidi;
   m)  n.  4  rappresentanti   delle   collettivita'   di   immigrati
extracomunitari costituite in associazioni regionali.
   n) n. 3 rappresentanti delle categorie dei pensionati;
   o)  n. 3 rappresentanti dei soggetti di natura privata che erogano
servizi e interventi di assistenza ai sensi della presente legge.
  5. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro  trenta
giorni dalla richiesta inviata dalla Giunta regionale.
  6. L'Assessore alle politiche sociali della Giunta regionale, o suo
delegato, svolge le funzioni di Presidente. La Commissione elegge nel
suo  seno  il  vice presidente, a maggioranza degli aventi diritto al
voto. Sono membri di diritto l'assessore  al  "diritto  alla  salute"
della Giunta regionale e il difensore civico della Regione Toscana.
  7.  L'articolazione organizzativa della Commissione, prevista anche
in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, e  le
sue  modalita'  di funzionamento sono stabilite con deliberazione del
Consiglio regionale da adottarsi, su  proposta  della  Giunta,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge. Tale
deliberazione consiliare disciplina:
   a) le sottocommissioni che si occupano di settori specifici di cui
alla presente legge;
   b) i rappresentanti di cui al comma 4  che  entrano  a  far  parte
delle sottocommissioni;
   c)  gli  ulteriori  altri  soggetti  che entrano a far parte delle
sottocommissioni;
   d)  le  competenze  e  le   modalita'   di   funzionamento   delle
sottocommissioni;
   e)  forme di rimborso spese per i membri della Commissione e delle
sottocommissioni.
  8. I pareri di cui al comma  2,  sono  espressi  dalla  Commissione
entro  il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta,
trascorso il quale  i  provvedimenti  possono  essere  in  ogni  caso
adottati.
  9.  La  Commissione  assume  le funzioni previste per le consulte e
commissioni gia' istituite ai sensi della legge  regionale  23  marzo
1990,  n.  22  "Interventi  a  sostegno  dei  diritti degli immigrati
extracomunitari in "Toscana", della legge regionale 9 aprile 1990, n.
36  "Promozione  e  sviluppo   dell'associazionismo",   della   legge
regionale  28  gennaio  1994,  n.  13 "Disciplina dei rapporti tra le
cooperative sociali e  gli  enti  pubblici  che  operano  nell'ambito
regionale",  della  legge  regionale  26  aprile  1993,  n. 28 "Norme
relative ai rapporti delle  organizzazioni  di  volontariato  con  la
Regione,  gli Enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del
registro regionale delle organizzazioni  del  volontariato",  nonche'
della  deliberazione  della  Giunta  regionale  1 luglio 1996, n. 798
"Consulta   regionale   degli   anziani:   costituzione"   e    della
deliberazione   del  Consiglio  regionale  24  marzo  1992,  n.  168,
paragrafo n. 5.7.
  10. La Commissione assume  le  funzioni  della  Consulta  regionale
degli  invalidi  e  handicappati, gia' istituita ai sensi della legge
regionale 9 aprile 1985, n. 32.
  11. Le Consulte di cui alle leggi regionali 9 aprile 1990,  n.  36,
26  aprile 1993, n. 28 e 28 gennaio 1994, n. 13 restano in carica per
i compiti consultivi attinenti  a  materie  diverse  dalle  attivita'
socioassistenziali.
  12.  La  Giunta  regionale  provvede con propria deliberazione alla
messa a disposizione della Commissione di una sede idonea nonche' del
materiale indispensabile per  lo  svolgimento  dei  compiti  ad  essa
assegnati.  I  compiti di segreteria della Commissione ed il raccordo
con  gli  uffici   regionali   sono   assicurati   dalla   competente
articolazione organizzativa della Giunta regionale.