Art. 64.
                  L'Osservatorio sociale regionale
 
  1.   L'Osservatorio   sociale   regionale   e'  funzione  operativa
finalizzata all'osservazione,  all'analisi  ed  alla  previsione  dei
fenomeni   sociali  ed  alla  diffusione  delle  conoscenze  e  delle
elaborazioni.
  2. I compiti dell'Osservatorio sociale regionale sono:
   a) fornire elementi utili per la valutazione  di  efficacia  delle
politiche  sociali,  promosse  dalla  Regione  ed  attuate dagli Enti
locali  e  dal  terzo  settore,  e  per  la  progettazione  di  nuove
politiche;
   b)  utilizzare  dati  sulla struttura della popolazione regionale,
sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle  risorse  provenienti
dai   sistemi  informativi  attivati  e  dall'ufficio  di  statistica
regionale;
   c) realizzare la sistematizzazione e la integrazione  dei  dati  e
curare la loro diffusione con uso di tecnologie informatiche;
   d)  fornire  elementi  di conoscenza metodica delle impostazioni e
delle  modificazioni  che  intervengono  nella  organizzazione  della
gestione dei servizi pubblici e privati;
   e) svolgere analisi mirate su specifici fenomeni sociali.
  3.  In  conformita'  di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett.
e), le Province operano per affermare l'integrazione fra le politiche
sociali dei Comuni  e  quelle  di  area  vasta  di  competenza  delle
Province stesse.
  4. La Giunta regionale costituisce l'osservatorio sociale regionale
articolato   a   livello   provinciale.  Le  Province  provvedono  al
funzionamento nel loro ambito provinciale e ne  curano  la  struttura
organizzativa.
  5.  L'Osservatorio  sociale regionale svolge i propri compiti anche
in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di
epidemiologia sanitaria.
  6. Nell'ambito dell'attivita' dell'Osservatorio sociale  regionale,
la  Regione e la Provincia si avvalgono di enti e organismi di studio
esistenti.  Possono  altresi'  avvalersi  di  enti  e  soggetti   con
competenze e capacita' specifiche per la realizzazione di progetti di
studio e di ricerca.
  7.  La  Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale
sulle  attivita'  e  sulle   iniziative   dell'Osservatorio   sociale
regionale.