Art. 65. Responsabilita' delle unita' operative e dell'area funzionale di zona 1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 e successive modificazioni e' cosi' sostituito: "4. Per la nomina dei Direttori di Unita' Operativa e dei responsabili delle aree funzionali del dipartimento di assistenza sociale delle aziende unita' sanitarie locali l'incarico di responsabilita' viene attribuito dal direttore generale su proposta del coordinatore dei servizi sociali, previo parere della conferenza dei sindaci competente per territorio". 2. In sede di prima applicazione della presente legge la responsabilita' di unita' operativa e di area funzionale puo' essere affidata anche ad operatori che abbiano svolto funzioni di coordinatore dei servizi sociali o responsabili di unita' operativa nelle preesistenti Unita' sanitarie locali confluite nell'Azienda unita' sanitaria locale. 3. Ai responsabili di unita' operativa e ai responsabili nominati ai sensi della legge regionale n. 42/1992 e' riconosciuta un'indennita' di funzione la cui entita' e' determinata con provvedimento della Giunta regionale previo parere della Conferenza sanitaria integrata di cui all'art. 13 che si pronuncia, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla richiesta. Gli oneri per la corresponsione di tale indennita' sono ripartiti in uguale misura tra l'Azienda unita' sanitaria locale ed i Comuni che abbiano attuato la delega delle attivita' o che gestiscono il servizio secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3. Tali indennita' sono erogate dall'Ente gestore. 4. La Giunta regionale, nei termini di cui all'art. 70, comma 2, presenta al Consiglio una proposta di legge al fine di apportare le necessarie integrazioni all'art. 15 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1. 5. Nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, la Giunta regionale convoca le Organizzazioni sindacali per i fini di cui al comma 3.