Art. 65.
               Responsabilita' delle unita' operative
                   e dell'area funzionale di zona
 
  1.  Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1992,
n. 42 e successive modificazioni e' cosi' sostituito:
  "4.  Per  la  nomina  dei  Direttori  di  Unita'  Operativa  e  dei
responsabili  delle  aree  funzionali  del dipartimento di assistenza
sociale  delle  aziende  unita'  sanitarie   locali   l'incarico   di
responsabilita'  viene  attribuito dal direttore generale su proposta
del coordinatore dei servizi sociali, previo parere della  conferenza
dei sindaci competente per territorio".
  2.   In   sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  la
responsabilita' di unita' operativa e di area funzionale puo'  essere
affidata   anche   ad   operatori  che  abbiano  svolto  funzioni  di
coordinatore dei servizi sociali o responsabili di  unita'  operativa
nelle  preesistenti  Unita'  sanitarie  locali confluite nell'Azienda
unita' sanitaria locale.  3. Ai responsabili di unita' operativa e ai
responsabili nominati ai sensi della legge regionale  n.  42/1992  e'
riconosciuta  un'indennita' di funzione la cui entita' e' determinata
con  provvedimento  della  Giunta  regionale  previo   parere   della
Conferenza sanitaria integrata di cui all'art. 13 che si pronuncia, a
pena  di decadenza, entro venti giorni dalla richiesta. Gli oneri per
la corresponsione di tale indennita' sono ripartiti in uguale  misura
tra l'Azienda unita' sanitaria locale ed i Comuni che abbiano attuato
la delega delle attivita' o che gestiscono il servizio secondo quanto
previsto   dall'art.  19,  comma  3.  Tali  indennita'  sono  erogate
dall'Ente gestore.
  4. La Giunta regionale, nei termini di cui all'art.  70,  comma  2,
presenta  al  Consiglio una proposta di legge al fine di apportare le
necessarie integrazioni all'art. 15 della legge regionale  2  gennaio
1995, n. 1.
  5.  Nel  rispetto  delle  norme  di  cui al Titolo III del D.Lgs. 3
febbraio 1993 n. 29, la Giunta regionale  convoca  le  Organizzazioni
sindacali per i fini di cui al comma 3.