Art. 68 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 1. L'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Programmazione regionale). - 1. Nel Piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonche' i criteri generali di sostenibilita' nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalita' per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi. 2. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PRAF provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue: a) nella misura del 32 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole; b) nella misura del 5 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite; c) nella misura del 20 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati; d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attivita' e iniziative istituzionali; e) nella misura del 35 per cento per iniziative di interesse regionale nel settore faunistico-venatorio e per l'espletamento dei compiti propri della Regione. 3. Per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all'interno del PRAF sistemi di premialita' e sanzionatori. 4. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalita' della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilita' di cui all'art. 13-ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.».