Art. 68 
 
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 
 
  1.  L'art.  7  della  legge  regionale  12  gennaio  1994,   n.   3
(Recepimento della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7  (Programmazione  regionale).  -  1.  Nel  Piano  regionale
agricolo forestale (PRAF) di cui all'art. 2 della legge regionale  24
gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in  materia
di agricoltura e di sviluppo  rurale)  sono  definiti  gli  obiettivi
generali e le strategie di intervento per la gestione del  territorio
agricolo-forestale destinato  alla  protezione  della  fauna  e  alla
caccia programmata nonche' i criteri generali di sostenibilita' nelle
aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri  e  le  modalita'
per il  monitoraggio  della  fauna,  per  la  prevenzione  e  per  il
risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i  danni
arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle  opere
approntate sui fondi. 
  2. La deliberazione della Giunta regionale  di  attuazione  annuale
del  PRAF  provvede  alla  ripartizione  finanziaria  delle   risorse
disponibili come segue: 
  a) nella misura del 32 per cento a favore  delle  province  per  la
tutela delle produzioni agricole; 
  b) nella misura del 5 per cento a favore dei comuni per l'esercizio
delle funzioni amministrative attribuite; 
  c) nella misura del 20  per  cento  a  favore  delle  province  per
l'esercizio delle funzioni attribuite e per  il  perseguimento  degli
obiettivi gestionali programmati; 
  d) nella misura  dell'8  per  cento  a  favore  delle  associazioni
venatorie riconosciute  a  livello  nazionale  in  proporzione  della
rispettiva documentata consistenza associativa  a  livello  regionale
per le proprie attivita' e iniziative istituzionali; 
  e) nella misura del  35  per  cento  per  iniziative  di  interesse
regionale nel settore faunistico-venatorio e per  l'espletamento  dei
compiti propri della Regione. 
  3.  Per  garantire  l'effettivo   perseguimento   degli   obiettivi
programmati la  Regione  prevede  all'interno  del  PRAF  sistemi  di
premialita' e sanzionatori. 
  4.  Sono  finalizzate  al  raggiungimento  delle  finalita'   della
presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di  contributo  per
l'esercizio della caccia in mobilita' di cui  all'art.  13-ter  e  di
tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.».