Art. 34 
 
                    Complessi turistico ricettivi 
 
  1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e
appartamenti per vacanze, affittacamere,  bed  &  breakfast,  nonche'
stabilimenti balneari, gestiti da un unico o piu' titolari, insistano
su aree poste tra loro vicine  possono  utilizzare  congiuntamente  i
servizi, i locali, gli spazi, le  attrezzature,  gli  impianti  e  le
dotazioni comuni. 
  2. Le disposizioni attuative disciplinano le modalita' di  utilizzo
dei complessi turistici di cui al comma  1,  garantendo  il  rispetto
degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.