Art. 34 Complessi turistico ricettivi 1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed & breakfast, nonche' stabilimenti balneari, gestiti da un unico o piu' titolari, insistano su aree poste tra loro vicine possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni. 2. Le disposizioni attuative disciplinano le modalita' di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1, garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.