Art. 35 
 
                            Denominazione 
 
  1. Nel territorio comunale non possono essere  utilizzate,  per  la
medesima  tipologia  di  esercizio  ricettivo  o   balneare,   uguali
denominazioni. 
  2.  Non  e'  consentito  l'inserimento   nelle   denominazioni   di
indicazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia  e
sul livello di classificazione degli esercizi.