Art. 36 
 
           Denominazioni aggiuntive e ospitalita' diffusa 
 
  1. Le  disposizioni  attuative  possono  individuare  denominazioni
aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari
segmenti   dell'offerta   ricettiva,   nonche'   specializzazioni   e
caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate
dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale. 
  2. Le  disposizioni  attuative  disciplinano  la  denominazione  di
ospitalita' diffusa con  la  quale  le  strutture  ricettive  possono
proporsi al pubblico in forma aggregata. 
  3. Per le strutture ricettive ricadenti nelle fattispecie di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni attuative possono individuare  requisiti
specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.