Art. 36 Denominazioni aggiuntive e ospitalita' diffusa 1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell'offerta ricettiva, nonche' specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale. 2. Le disposizioni attuative disciplinano la denominazione di ospitalita' diffusa con la quale le strutture ricettive possono proporsi al pubblico in forma aggregata. 3. Per le strutture ricettive ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni attuative possono individuare requisiti specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.