Art. 38 
 
                         Periodi di apertura 
 
  1. Le strutture ricettive, con esclusione dei  bed  &  breakfast  e
degli  affittacamere  gestiti  in  forma  non  imprenditoriale,  sono
considerate: 
    a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di  attivita'
di almeno nove mesi, anche non consecutivi; 
    b)  ad  apertura  stagionale  quando  effettuano  un  periodo  di
attivita' inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo
di cinque mesi. 
  2. Le strutture balneari esercitano l'attivita' con le modalita'  e
le tempistiche stabilite dalle Linee guida regionali  per  l'apertura
degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate. 
  3. I  titolari  delle  strutture  ricettive  comunicano  ogni  anno
all'Ente competente e al Comune,  con  le  modalita'  e  nei  termini
previsti  dalle  specifiche  disposizioni  attuative,  i  periodi  di
attivita' riferiti all'anno successivo.