Art. 38 Periodi di apertura 1. Le strutture ricettive, con esclusione dei bed & breakfast e degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale, sono considerate: a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attivita' di almeno nove mesi, anche non consecutivi; b) ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attivita' inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi. 2. Le strutture balneari esercitano l'attivita' con le modalita' e le tempistiche stabilite dalle Linee guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate. 3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno all'Ente competente e al Comune, con le modalita' e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni attuative, i periodi di attivita' riferiti all'anno successivo.