Art. 39 Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari 1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della societa' dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, costituisce e sviluppa, in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati relative alle strutture ricettive e balneari nell'ottica di perseguire una migliore operativita' e di disporre di servizi informativi per l'utenza turistica. 2. La Regione, anche tramite l'Agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria», cura la diffusione delle informazioni delle strutture ricettive di cui alla presente legge utilizzando, in particolare, i sistemi informatici.