Art. 39 
 
        Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari 
 
  1.  La  Regione,  nell'ambito  del  proprio   sistema   informativo
regionale di cui  alla  legge  regionale  18  dicembre  2006,  n.  42
(Istituzione del  Sistema  Informativo  Regionale  Integrato  per  lo
sviluppo della societa' dell'informazione in  Liguria)  e  successive
modificazioni e integrazioni,  costituisce  e  sviluppa,  in  maniera
cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati  relative  alle
strutture ricettive e balneari nell'ottica di perseguire una migliore
operativita' e  di  disporre  di  servizi  informativi  per  l'utenza
turistica. 
  2. La Regione, anche tramite l'Agenzia regionale per la  promozione
turistica «In Liguria», cura la diffusione delle  informazioni  delle
strutture ricettive  di  cui  alla  presente  legge  utilizzando,  in
particolare, i sistemi informatici.