Art. 41 
 
            Uso occasionale di strutture a fini ricettivi 
 
  1.  L'uso  occasionale  a  fini  ricettivi  di   strutture,   anche
galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di  cui  alla
presente legge, e' consentito in deroga  alle  vigenti  disposizioni,
previo nulla osta del Comune, per periodi definiti  in  occasione  di
eventi straordinari. 
  2. Il nulla osta di cui  al  comma  1  e'  rilasciato  dal  Comune,
sentite  le  associazioni  di  categoria  delle   imprese   ricettive
maggiormente rappresentative a livello locale e dopo  aver  accertato
la sussistenza di  adeguati  requisiti  soggettivi,  di  sicurezza  e
igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti e  al  tipo  di
struttura.