Art. 41 Uso occasionale di strutture a fini ricettivi 1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente legge, e' consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del Comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dal Comune, sentite le associazioni di categoria delle imprese ricettive maggiormente rappresentative a livello locale e dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti e al tipo di struttura.