Art. 44 Conversione di tipologie 1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 7, gravati da vincoli di destinazione d'uso a seguito di erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunita' ai fini turistici, acquisito il parere favorevole del Comune competente, la conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle previste dalla presente legge. 2. Non costituisce cambio di tipologia ai sensi del comma 1 la trasformazione tra le tipologie delle strutture ricettive all'aria aperta. 3. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati. 4. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.