Art. 44 
 
                      Conversione di tipologie 
 
  1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui agli
articoli 6 e 7, gravati da vincoli di destinazione d'uso a seguito di
erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta
del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunita' ai  fini
turistici, acquisito il parere favorevole del Comune  competente,  la
conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle  previste
dalla presente legge. 
  2. Non costituisce cambio di tipologia ai  sensi  del  comma  1  la
trasformazione tra le tipologie delle  strutture  ricettive  all'aria
aperta. 
  3. La conversione di tipologia  di  cui  al  comma  1  consente  il
mantenimento dei contributi erogati. 
  4. Qualora la struttura derivante dalla  conversione  sia  di  tipo
alberghiero la stessa deve possedere un  livello  di  classificazione
non inferiore a tre stelle.