Art. 34 
 
                      Assegnazione di personale 
 
  1.   I   servizi   che    erogano    consulenza,    accompagnamento
sociopedagogico, assistenza  e  cura  alle  persone  con  disabilita'
devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali,
educative e sociopedagogiche. Nell'ambito dei servizi sociali di  cui
all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti
da  enti  pubblici  rientranti   nel   contratto   di   intercomparto
provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a  tempo  determinato
e' consentita al solo fine di garantire la copertura dei servizi. 
  2. Al fine di assicurare la  necessaria  continuita'  assistenziale
nei servizi sociali, nel caso in cui non  sia  disponibile  personale
qualificato, puo' essere conferito l'incarico per chiamata diretta  a
persone ritenute idonee per il  periodo  strettamente  indispensabile
prescindendo  dai  requisiti  richiesti  per  l'accesso  al  relativo
profilo professionale. 
  3. Il  personale  di  cui  al  comma  1  deve  rispettare  l'orario
settimanale  previsto  per  i  dipendenti   provinciali   del   ruolo
amministrativo;  a  livello  di   contrattazione   collettiva   sara'
stabilito  il  tempo  da  dedicare  alla  consulenza,   preparazione,
programmazione, documentazione, formazione ed aggiornamento che  deve
corrispondere comunque almeno ad un ottavo dell'orario settimanale. 
  4. Al personale assegnato alle scuole dell'infanzia e alle  scuole,
per supplenze o per particolari necessita', possono essere  conferiti
incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per  periodi  di
tempo inferiori a un anno scolastico. Per particolari  necessita'  da
indicare nel piano annuale  di  attivita'  possono  essere  conferiti
incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie,  anche  con  orari  di
servizio ridotti. Tali incarichi si intendono conferiti per  l'intero
anno scolastico, qualora essi comportino la prestazione di  effettivo
servizio  con  orario  completo  per  almeno  sette  mesi   nell'anno
scolastico stesso. 
  5. Il personale di cui al comma 4 opera nelle scuole  dell'infanzia
e nelle scuole nelle quali la lingua di insegnamento e' la sua stessa
madrelingua. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possono  essere  integrate
dai contratti collettivi.