Art. 34 Assegnazione di personale 1. I servizi che erogano consulenza, accompagnamento sociopedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilita' devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e sociopedagogiche. Nell'ambito dei servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e' consentita al solo fine di garantire la copertura dei servizi. 2. Al fine di assicurare la necessaria continuita' assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile personale qualificato, puo' essere conferito l'incarico per chiamata diretta a persone ritenute idonee per il periodo strettamente indispensabile prescindendo dai requisiti richiesti per l'accesso al relativo profilo professionale. 3. Il personale di cui al comma 1 deve rispettare l'orario settimanale previsto per i dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; a livello di contrattazione collettiva sara' stabilito il tempo da dedicare alla consulenza, preparazione, programmazione, documentazione, formazione ed aggiornamento che deve corrispondere comunque almeno ad un ottavo dell'orario settimanale. 4. Al personale assegnato alle scuole dell'infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessita', possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un anno scolastico. Per particolari necessita' da indicare nel piano annuale di attivita' possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche con orari di servizio ridotti. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico, qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno sette mesi nell'anno scolastico stesso. 5. Il personale di cui al comma 4 opera nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole nelle quali la lingua di insegnamento e' la sua stessa madrelingua. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere integrate dai contratti collettivi.