Art. 70 
 
                      Sostituzione dell'art. 17 
 
  1. L'art. 17 della l.r. 12/2009 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 17 (Verifica di assoggettabilita').  -  1.  Sono  soggetti  a
verifica di assoggettabilita': 
    a)  i  progetti  di  cui  all'allegato  B  e  le  loro  modifiche
sostanziali; 
    b) i progetti, non compresi nella lettera a), la cui verifica sia
richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato. 
  2. Le soglie dei progetti di cui all'allegato B, laddove  previste,
sono ridotte in considerazione delle percentuali  e  dei  criteri  di
selezione individuati nell'allegato F, sulla base di quanto  previsto
dall'art. 6, comma 7, lettera c), del d.lgs. 152/2006. 
  3. Il proponente trasmette alla struttura  competente  il  progetto
preliminare e lo  studio  preliminare  ambientale  redatto  ai  sensi
dell'allegato G su supporto informatico e, nei casi di necessita'  di
ordine tecnico, su supporto cartaceo. 
  4. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione  dei
documenti di cui al comma 3, ne verifica la  completezza  e  richiede
eventuali integrazioni, indicando  i  termini  per  la  presentazione
delle stesse. 
  5. Conclusa la fase di cui al  comma  4,  la  struttura  competente
pubblica, nel sito web della Regione: 
    a) un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione di cui al comma
3; 
    b) il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. 
  6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione  dell'avviso  di
cui al comma 5,  lettera  a),  chiunque  puo'  prendere  visione  del
progetto e del relativo studio preliminare  ambientale  e  presentare
proprie osservazioni,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
conoscitivi e valutativi. 
  7.  La  struttura  competente,  entro  trentacinque  giorni   dalla
scadenza del termine di cui al comma 6, sulla base degli elementi  di
cui  all'allegato  F  e  delle  osservazioni  pervenute,  verifica  i
possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime
conseguentemente un provvedimento di assoggettabilita'. La  struttura
competente puo' sospendere la procedura e richiedere  integrazioni  o
chiarimenti al proponente, in un'unica  soluzione,  anche  alla  luce
delle eventuali osservazioni pervenute, entro il sopracitato  termine
di tempo. In  tal  caso,  il  proponente  provvede  a  depositare  la
documentazione entro trenta giorni dalla richiesta. 
  8.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   significativi
sull'ambiente, la struttura  competente  esclude  il  medesimo  dalla
procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno,  le  necessarie
prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di  cui
agli articoli da 18 a 26. 
  9.  L'esito  della  verifica  di  assoggettabilita',   compresi   i
riferimenti all'atto che contiene le motivazioni,  e'  reso  pubblico
mediante integrale diffusione nel sito web della Regione e  sintetico
avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.".