Art. 71 
 
                      Modificazione all'art. 29 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della l.r. 12/2009, e' aggiunto  il
seguente: 
  "3-bis. Gli allegati al  titolo  I  della  presente  legge  possono
essere  modificati  e  integrati  con  deliberazione   della   Giunta
regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.".