Art. 71 Modificazione all'art. 29 1. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della l.r. 12/2009, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Gli allegati al titolo I della presente legge possono essere modificati e integrati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.".